5 motivi per rivolgersi ai banco metalli

banco metalliAl settore orafo appartengono diverse professionalità che esercitano l’attività a vari livelli, secondo specifiche norme di legge.
Quella attualmente in vigore è la n° 7/2000 nota anche come “Nuova disciplina del mercato dell’oro“, anche se, proprio in questi giorni, il governo, con il supporto delle maggiori associazioni di riferimento, è impegnato nell’approvazione di nuove norme più innovative e più rispondenti ai bisogni reali della categoria.
La disciplina vigente stabilisce che gioiellieri e compro oro sono abilitati alla compravendita di metalli preziosi ma, non essendo in possesso di alcuni requisiti, non sono autorizzati all’estrazione di oro puro né a negoziare “oro da investimento” (placche, lingotti e monete).
Infatti per questo delicato compito, è necessario essere professionisti autorizzati direttamente dalla Banca d’Italia e regolarmente iscritti all’ UIF, Unità d’Informazione Finanziaria, con il quale collaborare in caso di operazioni sospette o poco trasparenti.
Proprio per facilitare le operazioni di monitoraggio dell’UIF, la legge esige l’invio, entro 30 giorni, di dettagliate dichiarazioni per ogni transazione effettuata, nelle quali devono essere riportati tutti i dati del venditore e dell’acquirente, il tipo di operazione (compreso l’eventuale utilizzo di altri intermediari), e l’importo convenuto.

Al pari di una banca, le negoziazioni di un banco metalli possono riguardare monete coniate dal 1800 in poi con purezza minima di 900/1000, lingotti di almeno 1 grammo puri almeno 995/1000, e certificati sull’ oro.
In osservanza alle norme contenute nel decreto legislativo 231 del 2007, relativo alla “prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”, gli operatori finanziari sono tenuti a conservare una copia delle suddette dichiarazioni per 10 anni.
Per poter iniziare l’attività è necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio nel “Registro degli operatori in metalli preziosi“, invece a livello europeo, affinché la professione sia legalmente riconosciuta, bisogna fare riferimento alla direttiva 85/368/CEE e successivo aggiornamento n°196/91 dell’UE.
Se saranno approvate le disposizioni di legge attualmente in discussione alla Camera, diventerebbe obbligatorio anche l’inserimento in un nuovo elenco denominato “Registro della attività di compravendita di oro”, curato sempre dalla Camera di Commercio e disponibile on line.

Ma di che natura sono gli obblighi che la legge impone?

La domanda richiede una risposta articolata, nel senso che esistono degli obblighi giuridici ben precisi e alcuni requisiti morali imprescindibili.
Innanzitutto possono svolgere questa attività tutti i soggetti che hanno costituito una società per azioni (Spa) o una società a responsabilità limitata (Srl) o una società in accomandita per azioni (Saa) o una società cooperativa, il cui capitale sociale pari a 120.000 euro deve essere completamente versato.
All’atto della costituzione, il notaio deve ben evidenziare che l’oggetto della società è il “commercio in oro” specificando chi sono i soggetti che hanno la facoltà di operare transazioni legate sia all’oro fisico che e all’oro finanziario.
La legge stabilisce, inoltre, che il possesso dei “requisiti di onorabilità” riguarda l’amministratore della società, ma anche tutti i soggetti che ne fanno parte.
Per requisiti di onorabilità s’intende essenzialmente l’assenza di condanne (tramite sentenze definitive) o di procedimenti penali in corso, procedure fallimentari o provvedimenti sanzionatori riportati all’estero, per i quali tali requisiti vengono a decadere.
In una fase successiva, queste informazioni saranno sottoposte al vaglio del “Servizio di Supervisione sugli intermediari specializzati della Banca d’Italia”, che stabilirà se abilitare o meno i soggetti che ne hanno fatto richiesta.
Non c’è da meravigliarsi, quindi, che un cliente decide di rivolgersi a questi operatori non solo perché sono altamente qualificati, ma anche per le loro compravate doti di onestà ed affidabilità, tanto da chiedersi: ma in quanti altri settori avviene una selezione così attenta e rigorosa?

Basti pensare che molti gioiellieri e compro oro sono tra i loro migliori clienti!
Ma godere di una buona reputazione significa sopratutto riuscire fidelizzare milioni di persone comuni, non esperti del settore.
Infatti, l’opinione pubblica ha imparato a prendere le distanze dai pregiudizi che i media, pur di far notizia, hanno cercato di insinuare, in maniera smisurata e generalizzata.
Naturalmente l’obbligo coatto di queste norme è esteso ai siti on line specializzati in compravendita di oro, per i quali c’è un ulteriore aggiornamento in corso da parte delle istituzioni.
Infatti, proprio in questi giorni il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza di un nuovo decreto che potrebbe entrare in vigore dal prossimo mese di giugno.
Si tratta di nuove norme che si riferiscono ai maggiori obblighi sulla trasparenza nelle transazioni che avvengono in rete che, se approvate, consentirebbero l’estensione del diritto di recesso da 10 a 14 giorni.
Questo corrisponderebbe ad un obbligo in più per tutte le piattaforme di e-commerce e quindi anche per gli operatori del settore orafo e, nello stesso tempo, il rafforzamento di un diritto già acquisito per i clienti on line, sempre più numerosi.